lunedì 14 settembre 2009

Il principio dell'idea/expression dichotomy nel diritto britannico e statunitense #diritto #dcopyright #rLPG



Il diritto d'autore non protegge le idee in quanto tali ma l'espressione delle idee. Questo è un principio chiaramente delineato nel diritto italiano dove l'opera, per ottenere tutela, deve rappresentare la traduzione compiuta ed in forma espressiva dell'idea.

Nel caso Hollinrake v Truswell [1894] 3 Ch 420 viene precisato che il copyright non tutela le idee, i sistemi, gli schemi ed i metodi, esso è confinato nell'espressione delle idee, e vi è violazione del copyright solo se ad essere copiata è appunto l'espressione.

In Donoghue v. Allied Newspapers Limited (1938) Ch 106, il concetto viene meglio sviluppato quando la Corte stabilisce che il copyright spetta a chi ha dato forma all'idea attraverso le immagini, un filmato oppure un libro.

Secondo l'elaborazione delle Corti Britanniche, il copyright va oltre la tutela nei confronti della mera copia letterale. Un'opera può essere considerata copia e quindi non degna di tutela, anche se non risulta letteralmente identica ad un'altra (è il caso di Designers Guild v. Russel Williams ad esempio). Per superare l'ostacolo interpretativo che si presenta, viene utilizzato il cosiddetto «skill and labour test». L'opera troverà tutela qualora l'autore vi abbia aggiunto, nell'espressione dell'idea in una forma concreta, un quid pluris che è rappresentato dallo «skill and labour». Essa invece sarà considerata un plagio se risulterà copiata in una «substantial part» a seguito di un giudizio qualitativo e non quantitativo. Lo «skill and labour test» è stato utilizzato anche nei leading case Ladbroke (Football) Limited v. William Hill (Football) Limited [1964] 1 WLR 273 ed Elanco Products Ltd. v Mandops[1980] RPC 213.

Quanto più l'idea sarà espressa in una forma semplice, tanto più debole sarà il copyright su essa e pertanto il potenziale autore del plagio potrà legittimamente crearvi un lavoro maggiormente simile.

Infine, le opere in cui vengono riferiti e narrati fatti, ad esempio sotto forma di rassegna storica o di notizie, possono ricevere protezione se organizzati e strutturati in maniera originale ma possono dover fronteggiare una minaccia quando tali fatti sono rielaborati all'interno di una narrazione, come quella ad esempio di un romanzo. Nel caso cd Da Vinci Code [Baigent and Leigh v Random House[2006] EWHC 719 (Ch)], riguardante il non-fiction book Holy Blood: Holy Grail ed il fiction book The Da Vinci Code, tale principio trova esplicitazione. La casa editrice di Holy Blood: Holy Grail contestava alla Random House che Dan Brown avesse copiato l'opera da essa pubblicata utilizzando le informazioni ivi raccolte senza fare le proprie ricerche. Nel decisione del caso, vinto dall'editore del Codice da Vinci, si afferma che l'opera Holy Blood: Holy Grail è una mera generica narrazione di un certo numero di fatti ed idee e che in quanto tale non può trovare tutela.

Negli Stati Uniti il criterio utilizzato è quello dell'originalità. Nel caso Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.499 US 340 (1991), si afferma che l'originalità rappresenta la conditio sine qua non del copyright. Pertanto, l'opera per ricevere tutela non deve essere solo frutto di lavoro ed investimento da parte dell'autore ma deve anche contenere degli elementi di originalità.

Nel caso Feist, una casa editrice viene citata per violazione del copyright da una compagnia telefonica per aver copiato il proprio elenco degli utenti. La Suprema Corte degli Stati Uniti ha affermato che la mera raccolta di nomi, cognomi ed indirizzi degli utenti telefonici non fosse tutelabile con il copyright; inoltre tali informazioni non erano organizzate in modo originale. Pertanto, malgrado il comprensibile investimento di tempo e di lavoro per la compilazione dell'elenco, esso non era tutelabile dal copyright per carenza di un minimo livello di originalità. Come facilmente comprensibile, questa decisione ha provocato accese polemiche soprattutto da parte degli autori dei database. Prima del caso Feist veniva utilizzato il principio dello «sweat of the brow», letteralmente «sudore della fronte», secondo il quale il copyright sussisteva anche con un minimo apporto creativo, a condizione che l'opera avesse richiesto un congruo investimento di tempo, conoscenze e lavoro per la sua realizzazione.

Di particolare interesse sono i precedenti sulla tutela del software che esamineremo in un prossimo podcast.

lunedì 7 settembre 2009

Le origini del diritto d'autore e la censura - podcast #diritto #dcopyright #rLPG


Buon giorno sono Mario Sabatino è il 7/09/2009, questo è il mio podcast ed oggi vi parlerò delle origini del diritto d'autore sottolineando alcuni aspetti riguardanti la censura.

Dopo l'invenzione della stampa da parte di Guthemberg divenne certemente più semplice la circolazione delle idee e del sapere. Questo, nell'Inghilterra del 16th secolo, rappresentò un potenziale pericolo per il potere religioso e politico.

Il controllo preventivo delle opere era un sistema certamente più efficace dell'intervento a posteriori e pertanto fu adottato il meccanismo delle licenze attraverso la Stationer's Company, la corporazione degli Stampatori e degli editori. Solo i componenti della corporazione potevano stampare e pubblicare le opere ed essi si guardavano bene dal pubblicare cose non gradite, divenendo dei censori di fatto.

Inoltre, ciò che era stato pubblicato da uno dei componenti della corporazione non poteva essere pubblicato da nessun altro. In tal modo si veniva a creare un diritto di esclusiva sullo sfruttamento dell'opera.

L'importanza della Stationer's Company crebbe sensibilmente ed in questa corporazione vediamo concentrati l'interesse commerciale di controllare un mercato divenuto ormai ricco e l'esercizio del potere di controllare la circolazione delle opere e del pensiero.

Gli Stationers, in cambio del monopolio di fatto sulla circolazione delle idee, esercitavano per conto dello Stato un cosiderevole potere di censura, poiché potevano legalmente eliminare e distruggere delle opere ritenute sovversive o immorali.

Nel 1710, dopo varie vicissitudini, fu emanato lo Statute of Anne, la prima legge organica sul copyright nel mondo, il quale prevedeva:

a) la concessione agli autori dell'esclusivo diritto di stampare e pubblicare i propri libri per un termine di 14 anni incrementabile di altri 14 per le opere non pubblicate; di un termine di 21 anni per le opere già pubblicate prima dell'entrata in vigore dello statuto.
b) l'esclusivo diritto degli stampatori e degli editori (spesso lo stesso soggetto) di stampare e vendere i libri dei quali avessero acquistato i diritti dagli autori;
c) sanzioni per coloro che avessero contravvenuto alle regole dello statuto;
d) la tutela era subordinata alla registrazione del titolo del libro nel registro della Stationer's Company;
e) i prezzi dei libri, se irragionevolmente alti, potevano essere calmierati;
f) il deposito obbligatorio in alcune biblioteche;

Lo Statute of Anne non proteggeva dall'importazione e la vendita di libri provenienti da stati esteri ma garantiva, con le tutele per gli autori e gli editori nonché con la tenuta del registro, il duplice interesse economico degli operatori del settore e quello politico e religioso delle autorità.

Lo Statute of Anne, rappresentò la base normativa anche per il copyright negli Stati Uniti dove nel 1790 fu approvata dal Congresso la prima legge sul diritto d'autore.

venerdì 4 settembre 2009

Le regole e le definizioni per taggare gli update di diritto su Twitter #diritto #dricerca #rLPG

Come promesso nel mio post del 16 agosto ecco le regole di sintassi e le definizioni dei tag per gli update di diritto su Twitter.

I tag definiti sono quelli riguardanti le macroaree del diritto. Ovviamente la lista non è esaustiva e rimane pertanto aperta ad eventuali integrazioni.

#diritto : tag da utilizzare per i post sul diritto italiano in generale
#civile : tag da utilizzare per i post sul diritto civile italiano
#penale : tag da utilizzare per i post sul diritto penale italiano
#amministrativo : tag da utilizzare per i post sul diritto amministrativo
#comparato : tag da utilizzare per i post sul diritto comparato
#proceduracivile : tag da utilizzare per i post sul diritto processuale civile italiano
#procedurapenale : tag da utilizzare per i post sul diritto processuale penale italiano
#giurisprudenza : tag da utilizzare per segnalare sentenze italiane
#cassazione : tag da utilizzare per segnalare sentenze della Corte di Cassazione
#merito : tag da utilizzare per segnalare la giurisprudenza di merito italiana

Le sottocategrie, o meglio, i singoli istituti della macroarea del diritto, sono per il momento libere ma vanno contrassegnati con il prefisso d [dnomesottogategoria]. Ad esempio il diritto di famiglia va taggato con #dfamiglia, il danno esistenziale con #ddannoesistenziale

La fonte va invece contrassegnata con il prefisso r [rnomefonte]. Per esempio se la fonte é "Persona e Danno" #rpersonaedanno, se la fonte è "La Pagina Giuridica" ;-) #rLPG.

La sintassi

Non è particolarmente complessa.

#diritto va sempre inserito al primo posto

Successivamente, vanno inseriti i tag rispettando l'ordine delle macroaree ed infine va inserita la fonte

Un esempio:

Sinistro stradale e Infortunio in itinere - #diritto #civile #dresponsabilità #dinfortunioinitinere #rsavoia http://bit.ly/1Ybope

per segnalare un post su sinistro stradale ed infortunio in itinere pubblicato nel sito di Savoia.

Attualmente su Twitter non ci sono ancora molti post taggati e pertanto non è sempre necessaria una ricerca molto selettiva

Clicca qui per ricercare i post taggati con #diritto

Tuttavia l'inserimento sin da subito di tag precisi è garanzia di buon funzionamento del sistema.

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