venerdì 26 febbraio 2010

Pattern recognition e riconoscimento automatico delle immagini: una soluzione per selezionare (e filtrare) i contenuti pubblicati in rete ?

The face of the man was detected by special so...Image via Wikipedia

La materia è interessante ed attualissima. Ho raccolto parecchio materiale in rete e ci sto lavorando. Google dopo aver acquistato una società che aveva sviluppato un software per il riconoscimento delle immagini ha inserito una funzione in Picasa che permette di scansionare un viso, taggarlo e di cercare le foto simili. Questo significa che anche su larga scala è possibile individuare all'interno dell'immenso database delle foto pubblicate su Internet (ad es. social network ecc) quelle che abbiano requisiti di compatibilità con il soggetto da ricercare.

Ovviamente è possibile utilizzare funzioni analoghe anche per i video. Soprattutto per i video aventi contenuto pornografico il sistema credo possa risultare abbastanza efficace vista la particolare natura delle scene e delle pose degli attori che permettono una selezione abbastanza accurata. Dal punto di vista tecnologico avrei qualche dubbio sull'efficacia del sistema per video con contenuti che non siano così tanto caratteristici. E' anche vero tuttavia che se ai sistemi OCR chiediamo una grande precisione nel riconoscimento delle lettere del testo per avere il minor numero di errori, per il riconoscimento dei video e delle immagini tale fedeltà non è necessaria. In ogni caso il sistema di riconoscimento per funzionare richiede dei calcoli di carattere probabilistico, con tutte le conseguenze ed i problemi del caso (pensate ai sistemi antispam).

Tornando sulla questione di Google e You Tube che tanto ci appassiona in questi giorni (fermo restando che sono fermamente convinto che gli hosting provider in parola siano esonerati per legge dall'obbligo di controllo preventivo sui contenuti pubblicati) ritengo che quella di pensare di affidare a questi sistemi di riconoscimento automatico - per quanto sofisticati che siano - il compito di filtrare i contenuti pubblicati dagli utenti non sia una soluzione auspicabile. Non solo significherebbe assegnare ad una società commerciale privata il compito di selezionare ciò che può e non può essere pubblicato in rete ma vorrebbe anche dire che tale delicata funzione sarebbe affidata a delle macchine.

mercoledì 24 febbraio 2010

You Tube non è un hosting provider ?

Image representing YouTube as depicted in Crun...Image via CrunchBase

MILANO - Il tribunale di Milano ha condannato tre dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione della privacy per non avere impedito nel 2006 la pubblicazione sul motore di ricerca di un video che mostrava un minore affetto da sindrome di Down insultato e picchiato da quattro studenti di un istituto tecnico di Torino. A tre imputati sono state inflitti sei mesi di reclusione con la condizionale. Un quarto dirigente che era imputato è stato assolto. Si tratta del primo procedimento penale anche a livello internazionale che vede imputati responsabili di Google per la pubblicazione di contenuti sul web. Durissima la reazione della società Usa: "Un attacco ai principi fondamentali di libertà sui quali è stato costruito internet" spiega il portavoce di Google, Marco Pancini. (Repubblica.it)

Se è vero che Google ha provveduto a cancellare il video non appena venuta a conoscenza della sua esistenza, la sentenza mi lascia parecchio perplesso. Mi piacerebbe avere qualche maggiore dettaglio sulla vicenda.

You Tube è senz'altro un hosting provider. You Tube memorizza e rende accessibili sui propri server informazioni fornite da un destinatario del servizio (che è l'utente) che carica i video assumendosi tutte le responsabilità civile e penali del caso. Tag. descrizione dei video ecc sono inseriti dall'utente non dal fornitore del servizio. Se i contenuti vengono classificati, tale classificazione viene eseguita automaticamente e sulla base delle informazioni fornite dagli utenti. Inoltre non mi pare che You Tube abbia inserito tra le categorie di video quella sugli "atti di bullismo" nei confronti di persone disabili ecc . . Infine You Tube ha previsto una modalità di segnalazione di video con contenuto non appropriato, affinché possa intervenire l'operatore umano per lo svolgimento di ogni attività necessaria.

Ecco la reazione di Google pubblicata nel suo blog ufficiale.

lunedì 22 febbraio 2010

Nel Bronx pc agli studenti per spiarli

Little Brother Sees YouImage by GazH via Flickr

Una scuola del Bronx regalava pc ai propri studenti ed utilizzava un software per spiarli. La scuola era in grado di controllare tutto quello che gli utenti facevano con il pc e poteva addirittura entrare nelle loro case attraverso le webcam installate nei computer. I genitori dei ragazzi hanno iniziato una class action contro la scuola per spionaggio, violazione delle leggi federali e del Quarto emendamento della Costituzione americana - quello che difende i cittadini dalle perquisizioni, gli arresti e le confische senza ragione.

Pensavo che questi scenari potessero esistere solo nei romanzi di cyberfiction. Dobbiamo forse imparare a difenderci dalla tecnologia ?

Fonte: Repubblica.it



WaveFace or WaveTrace ?



I have some concerns about this kind of technologies. I like technology, am not a Luddite but we should be cautious and use it ........ not be used by it. Who'll take control of all the data gathered ? How it could be used ? What information do we really need ? Will be really possible to switch off a Waveface or something similar ? Could be a way to trace all of us ..... maybe one day not so far ? ........ or we are already traced ? Am reading Little Brother by Cory Doctorow and I feel a little bit worried using Buzz on my mobile phone .....

martedì 16 febbraio 2010

Rimozione dei contenuti se non si denuncia una violazione da parte di uno specifico utente ?

Mediaset Premium e Grande FratelloImage by Gioxx via Flickr


La rimozione dei contenuti non può essere una conseguenza automatica della diffida o della denuncia all'hosting provider di generiche condotte illecite poichè non riconducibili ad uno specifico utente.

Con provvedimento cautelare del 15/12/2009 il Tribunale di Roma aveva ordinato a You Tube la rimozione dei video estratti dal Grande Fratello 10 e pubblicati in rete da alcuni utenti del servizio. Da organi di stampa e dal sito Filodiritto.it si apprende che il Tribunale di Roma, a definizione del reclamo proposto dai legali di You Tube avverso l'ordinanza del dicembre scorso, ha confermato con decisione del'11/02/2010 il proprio provvedimento.

Tralasciando il merito della causa che non conosco nei dettagli, restano i dubbi in ordine alle possibili conseguenze della decisione del Tribunale di Roma e sopratutto le perplessità sull'esecuzione dell'ordine giudiziale di rimozione. Cosa farà You Tube ? Rimuoverà, filtrandoli, tutti i video che nella descrizione riportano e riporteranno la dicitura Grande Fratello ? Cosa accadrà se risulteranno coinvolti video che nulla hanno a che fare con i diritti di Mediaset ?

Particolamente delicato il seguente passaggio dell'ordinanza del Tribunale:

Non si tratta quindi di pretendere dal provider un'attività preventiva di controllo e di accertamento di ciascun singolo frammento caricato dagli utenti ma di rimuovere materiale illecitamente trasmesso, dopo aver avuto conoscenza dall'avente diritto a mezzo di diffide della sua presenza in rete con conseguente denunciata lesione di diritti esclusivi, e ciò senza dover attendere apposito ordine, come pretenderebbe di fare la reclamata You Tube, da parte dell'autorità giudiziaria.

Escluso per legge l'obbligo di controllo preventivo da parte dell'hosting provider:
  1. il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione (se riconducibile ad uno specifico utente) è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
  2. l'hosting provider deve informare l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione (art. 17 D.lgs 70/2003 );
  3. l'hosting provider deve fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite (art. 17 D.lgs 70/2003);
  4. l'hosting provider è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente (art. 17 D.lgs 70/2003).
Come è vero che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente possono esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse dall'utente (art. 16 n. 3), è altrettanto vero che non basta la semplice generica diffida all'hosting provider per obbligarlo automaticamente alla rimozione dei contenuti pubblicati da utenti indeterminati.

Altrimenti, nel caso di denuncia generica e non riferibile a condotte di uno specifico utente o addirittura a condotte future, l'hosting provider sarebbe di fatto costretto per ovvi motivi pratici a filtrare, in maniera automatica e quindi inevitabilmente preventiva, i contenuti pubblicati in rete con conseguente affermazione ed esercizio di un obbligo di controllo da parte del fornitore di servizi che sarebbe illegittimo poichè contrario al disposto dell'art. 17 del D.lgs. 70/2003.

giovedì 11 febbraio 2010

Problema di privacy in Google Buzz

Google Buzz OffImage by Oversocialized via Flickr

Devo confessare che non ci ho fatto proprio caso quando ho iniziato ad usare Buzz. Per fortuna non uso Gmail per corrispondere con amanti o vecchie fiamme oppure con i concorrenti dei miei migliori clienti.

Buzz infatti, come è stato osservato in un articolo pubblicato su Business Insider presenta un grosso problema di privacy. Il sistema seleziona automaticamente follower e persone da seguire scegliendole tra coloro con i quali l'utente corrisponde o chatta di più. Questa selezione automatica risulta preimpostata dal sistema e deve essere deselezionata dall'utente (opt-out). Di default le persone seguite dall'utente e quelle che seguono l'utente sono liberamente consultabili da chiunque ne visiti il profilo. Quando si crea e si salva il profilo non risulta adeguatamente evidenziata alcuna informativa su questa particolare funzione del servizio.

Come giustamente osserva l'autore dell'articolo su Business Insider questa funzione non preoccuperà le persone che non hanno problemi a far sapere al mondo con chi chattano oppure a chi inviano email maggiormente. Tuttavia per tutti gli altri potrebbe essere terribile.

Google dovrà rendere questa funzionalità opt-in affinchè gli utenti sappiano quello che stanno facendo.

P.S. Nell'informativa sulla privacy e nella prima schermata all'indirizzo www.google.com/buzz è scritto che per rendere l'esperienza iniziale più semplice il sistema seleziona automaticamente ecc ecc. Tuttavia mi domando quanti di voi abbiano letto l'informativa privacy e non abbiano invece immediatamente cliccato sul pulsante "TRY BUZZ IN GMAIL".

P.P.S. Google ha eseguito delle modifiche a seguito delle numerose critiche ricevute Leggi qui

martedì 9 febbraio 2010

Per amore della cultura ... e della libertà ?




Recentemente Lessig ha pubblicato un articolo su The New Republic sul Google Book Settlement.

Utilizzando delle macchine molto simili a quella che vedete nel video, Google ha digitalizzato oltre 18 milioni di libri. Il 16% di questo enorme patrimonio culturale digitale è costituito da opere di pubblico dominio e pertanto liberamente utilizzabili e consultabili. Il 9% dei libri è invece ancora in stampa e risulta commercializzato. Il restante 75%, ovvero la stragrande maggioranza delle opere presenti in Google Books, appartiene infine alla zona grigia dei lavori ancora sotto monopolio dei titolari dei diritti di sfruttamento ma ormai non più in commercio e quindi reperibili solo in biblioteca oppure nel mercato dell'usato.

Ovviamente nessun problema di diritto d'autore si è presentato per le opere di pubblico dominio. Per il 9% in commercio, l'inserimento delle opere nell'archivio digitale di Google rappresentava una tale occasione di marketing a buon mercato che negli Stati Uniti la maggioranza degli editori si è registrata nel servizio addirittura prima che fosse lanciata la funzione di ricerca. Per le opere presenti nella zona grigia invece, si è manifestato subito un grosso problema di copyright poiché la digitalizzazione, costituendo una copia integrale dell'opera, rappresenta una violazione del monopolio sulle copie.

Il paradosso della vicenda che sto cercando di raccontarvi è che Google ha subito un'azione legale per aver liberato dall'oblio milioni di libri che altrimenti sarebbero rimasti a marcire dimenticati nelle biblioteche oppure sarebbero addirittura scomparsi. Oggi infatti con il sistema di ricerca testuale è possibile reperire titoli fuori commercio sull' actio de effusis vel dejectis (tanto per fare un esempio), eseguendo una semplice ricerca testuale.

Google è stata quindi convenuta in una class action iniziata dalla Authors Guild, e dalla Association of American Publishers, che è poi sfociata in una proposta di accordo denominato Google Book Search Settlement. Secondo questo accordo Google pagherà una somma per consentire al pubblico di consultare liberamente fino al 20% di ogni libro presente nella zona grigia ed il cui autore non sia stato possibile contattare; per visualizzare l'intero libro l'utente dovrà invece pagare un compenso. I ricavi saranno devoluti ad un ente no profit che li redistribuirà agli autori ed agli editori che lo richiederanno.

L'accordo, come ci racconta Lawrence Lessig, si presenta acuto ed elegante nella sua articolazione.

Il Google Book Settlement è stato attaccato e criticato perchè violerebbe la privacy oppure perchè Google si troverebbe in una situazione dominante sul mercato con conseguente collisione con la normativa antitrust.

Tuttavia, il reale elemento di criticità della transazione è costituito dal fatto che essa cambia la filosofia di fondo del diritto d'autore per quanto riguarda l'opera letteraria. Dalla lettura del testo dell'accordo emerge la complessità della definizione di una regola apparentemente semplice come quella relativa alla possibilità di fruire dell'opera a pagamento oppure gratis con varie gradazioni a seconda che essa sia un giornale, un libro oppure un libro con immagini.

L'accordo, scrive Lessig, prefigura un mondo dove il controllo sull'opera letteraria può essere esercitato al livello della pagina e chissà anche una citazione potrebbe un giorno dover essere licenziata.

Nelle biblioteche tradizionali, l'accesso alle opere non è misurato al livello di una pagina o di una percentuale di pagine. L'accesso è misurato al livello di un libro (con immagini, grafici e tutto il resto), di una rivista o di un DVD, intesi nella propria unicità. La biblioteca tradizionale è un luogo sacro protetto dalle regole e dalle esigenze di mercato, una specie di porto franco della cultura. La biblioteca digitale si presenta invece come uno strumento potenzialmente iperregolato, dove i diritti digitali sono gestiti da codici informatici e da macchine, dove le opere possono essere sminuzzate ed ogni frammento sfruttato commercialmente.

La creatività e la libertà sono in pericolo ? Cosa è necessario fare per amore della cultura ..... e della libertà ?

domenica 7 febbraio 2010

Cronache Androidiane, seconda puntata: la piattaforma Android su un HTC Diamond



Della versione modificata di Android denominata CyanogenMod ho già scritto nella prima puntata delle Cronache Androidiane. CynogenMod può essere installato solo su terminali predisposti per Android. In rete è possibile trovare versioni della piattaforma open source Android installabili anche su terminali Windows Mobile. Utilizzo da tempo con buona soddisfazione un HTC Diamond ed ho pensato di provare ad installare il nuovo sistema operativo nella versione adattata dagli sviluppatori del sito AndroidOnHTC e di Connect-UTB. Con Android lo schermo touch sembra funzionare addirittura meglio. La versione da me installata (1.6 Donut) è quasi completa (funziona meglio di quella che vedete nel video) . Non vanno la fotocamera e la videocamera. Ok wifi e 3G. Se la batteria durasse solo un po' più a lungo potrei utilizzare stabilmente Android sul mio Diamond senza problemi.



martedì 2 febbraio 2010

Problematiche connesse all'uso dei DRM e delle Misure Tecnologiche di Protezione (TPM)

Day Against DRM Web ButtonImage by GregoryH via Flickr

Intendo contribuire a fare un po' d'ordine nel piccolo dibattito che si è aperto in rete sui DRM indicando quelle che sono le principali categorie giuridiche coinvolte in ordine all'uso ed all'apposizione di misure di protezione e di gestione dei diritti digitali sulle opere intellettuali:

1) sicuramente il diritto dei contratti, con particolare riguardo ai contratti dei consumatori;
2) i sistemi di protezione e di gestione in parola spesso contengono i dati personali dei fruitori (utenti) delle opere oppure possono portare alla loro identificazione. La disciplina sulla privacy viene pertanto senz'altro chiamata in causa. In questo panorama i titolari dei diritti di sfruttamento delle opere ed i produttori di hardware sono molto spesso restii a svelare le modalità di trattamento dei dati nonchè la quantita e la tipologia dei dati trattati;
3) i sistemi in oggetto possono contenere degli strumenti informatici che consentono l'autotutela da parte dei titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera (il caso Kindle / 1984 di Orwell ne è un esempio emblematico); pertanto vanno sicuramente valutati i profili di legitimità di tali forme di autotutela alla luce dei principi generali del nostro ordinamento ed anche delle fonti di diritto internazionale;
4) al monopolio sulle opere intellettuali può aggiungersi il monopolio sui brevetti degli apparecchi hardware per la lettura e la fruizione delle opere digitali; non possono quindi essere trascurate la disciplina del segreto industriale e dei brevetti;
5) la creazione di standard industriali sui formati digitali unito al monopolio sui brevetti chiama in causa il diritto della concorrenza;
6) il diritto d'autore può vedere profondamente trasformati alcuni suoi istituti fondamentali;
7) infine, ultimi ma non ultimi, i diritti della persona umana.

La materia risulta essere senz'altro delicata e va trattata e soprattutto studiata con grande attenzione e senza pregiudizi. Attualmente in Italia non mi sembra vi sia un grande dibattito tra gli operatori ed esperti del settore, quindi ben vengano le amichevoli polemiche tra blogger (tra me e l'amico Spataro ad esempio ;)) se possono servire a stuzzicare l'attenzione di qualcuno. Senz'altro sono servite ad incrementare la mia voglia di approfondire la materia. ;-)

lunedì 1 febbraio 2010

Spunti di riflessione sui DRM

Apple_iPad_keynoteImage by cattias.photos via Flickr

A scopo meramente indicativo e non esaustivo , ecco alcuni spunti di riflessione che butto giù di getto, consapevole che l'argomento richiederebbe approfonditi studi e un'analisi sicuramente più rigorosa.

- I DRM hanno permesso ad Amazon di cancellare 1984 di Orwell (ironia della sorte) dagli scaffali elettronici dei possessori di Kindle. I DRM sono dei veri e propri virus informatici e sono utlizzabili anche per scopi che con la tutela del diritto d'autore non centrano nulla (la censura ad esempio).
- I DRM trasformano il rapporto contrattuale che da sempre ha contraddistinto il mondo delle opere intellettuali (fatta eccezione per il software) da compravendita (si comprava un libro oppure un vinile e la cosa finiva lì) a licenza d'uso e questo non lo ritengo giusto.
- Se acquisto un libro in libreria lo posso leggere e poi prestare ad n. miei amici, oppure lo posso utilizzare come tacchia per il tavolino del salotto, oppure come soprammobile, oppure lo posso vendere in un mercatino di libri usati ecc ecc e nessuno può eccepire nulla; se acquisto un libro in formato ebook su Amazon ad esempio, ho limitazioni sulle copie personali, non lo posso prestare, ne tantomento posso convertirne il formato per leggerne il contenuto su un altro dispositivo che non sia il Kindle .. questo a causa dei DRM.
- I DRM ed i formati proprietari sono utilizzati dalle major e dai produttori di hardware per controllare il mercato; se vuoi fruire dei contenuti digitali devi acquistare un certo device e non altri ... avrai la chiave d'accesso al fantastico mondo dei miei formati proprietari se mi darai le garanzie che ti chiedo (alla faccia del libero mercato e della libera concorrenza).
- Queste pratiche anticoncorrenziali hanno creato concentrazione sul mercato e ridotto il pluralismo.
- I DRM vengono utilizzati anche contro la volontà degli autori: emblematico il caso di Cory Doctorow che ha dovuto fare fuoco e fiamme quando si è accorto che gli audiolibri delle sue opere venivano venduti da Audible su iTunes con i DRM.
- I DRM si fondano sulla presunzione che chi acquista un'opera in formato digitale sia un criminale (vedi sentenza T. di Milano); come cittadino onesto e come giurista mi rifiuto categoricamente di accettare tale impostazione.
- I DRM rappresentano l'esempio lampante di come il codice informatico possa estendere illegalmente il raggio d'azione della legge (pensate ai DRM sulle opere di pubblico dominio oppure ai DRM sulle opere in procinto di entrare nel pubblico dominio).

Come consumatore ritengo che criticare chi vende dispositivi e contenuti digitali con i DRM rappresenti un legittimo esercizio del proprio diritto di premiare le condotte commerciali più eque e convenienti, promuovendole con la lode e con l'acquisto. Secondo voi perchè Apple ha tolto i DRM dalla musica ?

Infine una domanda di più ampio respiro: è mai esistito un meccanico che da piccolo non si sia sporcato le mani con il motorino o con l'auto degli amici ? La domanda vi può sembrare incongruente ma non lo è affatto. La creatività oggi si esprime soprattutto in digitale, non vi sembra che porre tutte queste limitazioni alla creatività (e quindi alla possibilità di copiare, mischiare e sperimentare) per tutelare un interesse che non è degli autori (il 99% dei quali come ben tutti sanno ottengono ben poco dalle proprie creazioni) rappresenti un prezzo troppo elevato ?

Oggi abbiamo il massimo degli strumenti a disposizione per creare e far circolare le nostre idee su scala planetaria, ma paradossalmente, questi stessi strumenti che tanto ci danno possono toglierci tutto o quasi.

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