domenica 28 marzo 2010

Sentenza della Corte Costituzionale sul software libero

The Constitutional Court of Italy in Palazzo d...Image via Wikipedia

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso promosso l’8 giugno 2009 ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

Ecco il PQM della sentenza n.122/2010, il testo è disponibile qui il video dell'udienza qui

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della suddetta legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, promosse, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

venerdì 26 marzo 2010

Diretta streaming del convegno del Circolo dei Giuristi Telematici oggi a partire dalle 15.00


Si ringrazia: Diritto2punto0

Processo civile telematico: forma necessitata della procura negli atti processuali telematici è quella di atto separato

Il Tribunale di Milano con sentenza del 14/01/2010, pubblicata da ilcaso.it e commentata da Fabio Bravo nel suo blog, la prima pronuncia giudiziale sul processo civile telematico che ho l'occasione di leggere, affronta il problema delle modalità di apposizione della procura, della sua forma, del deposito telematico di un ricorso per decreto ingiuntivo e della successiva notifica. Come correttamente osserva Bravo, nella sentenza ' si percepisce l’intento volto ad evitare che la procedura possa essere di ostacolo all’applicazione degli strumenti telematici anche là dove si sia in presenza di una marcata lacunosità delle norme introdotte per il processo civile telematico, che spesso malgestiscono la transizione dal vecchio al nuovo, lasciando agli interpreti il compito di adeguare l’applicazione delle norme esistenti, dettate per il processo di tipo tradizionale “paper-based”, alle nuove modalità di svolgimento del processo civile, e-based ' .

mercoledì 24 marzo 2010

Arriva Zen Pad il tablet con Android a poco più di 110 euro

Enso ZenPadImage by nDevilTV via Flickr

Il primo tablet low cost con Android viene prodotto dalla Enso, una start up cinese.  La commercializzazione è iniziata il 20 marzo e qui trovate le caratteristiche tecniche. Dopo il lancio di Android tutti abbiamo notato l'alto costo dei dispositivi presenti sul mercato che ha senz'altro limitato la diffusione della piattaforma open source. Speriamo che questo tablet sia veramente affidabile e soprattutto che ne seguano altri.  Sono proprio curioso di provarne uno.


martedì 23 marzo 2010

Sentenza della Corte di Giustizia EU: precisazioni sulla responsabilita' degli intermediari

New Google Keyword ToolImage by rustybrick via Flickr
Pubblicata oggi e segnalata da Guido Scorza nel suo blog,  la sentenza a definizione della causa C 236/08 precisa alcuni punti sulla responsabilità degli intermediari. 

Dopo una veloce scorsa del testo ecco due tratti salienti della decisione che sarà certamente oggetto di analisi nei prossimi giorni:
la semplice circostanza che il servizio di posizionamento (AdWords n.d.r) sia a pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31 '

l’art. 14 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi  '.

Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte vertevano sull’interpretazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), dell’art. 9, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1). 

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedevano contrapposte, nella causa C-236/08 le società Google France SARL e Google Inc.  alla società Louis Vuitton Malletier SA e, nelle cause C‑237/08 e C‑238/08, la Google alle società Viaticum SA , Luteciel SARL , Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e Tiger SARL , nonché a due privati, i sigg. Thonet e Raboin, in ordine alla visualizzazione su Internet nell'ambito del servizio AdWords di link pubblicitari a partire da parole chiave corrispondenti a marchi di impresa.

lunedì 22 marzo 2010

Cybersieves, ovvero la Cina ma non solo

google.cnImage by zaylin14 via Flickr
Google lascia la Cina. Tutto il traffico diretto verso il sito cinese di Google viene da oggi rediretto su quello di Honk Kong e senza filtri. Questa è la notizia.

La stampa e l'opinione pubblica occidentale dedicano molto spazio alla censura imposta dalle autorità cinesi mentre le pratiche di filtraggio operate nelle nazioni democratiche sono largamente ignorate. Internet risulta frammentata in distinti giudizi di valore  su quale contenuto sia inaccettabile e quindi da bloccare. Tutte le nazioni bloccano o tentano di bloccare l'accesso a materiali in rete - dal dissenso politico in Iran alla musica protetta da copyright negli USA - ma si differenziano per obiettivi, efficacia delle misure e grado di partecipazione dei cittadini nelle scelte dei contenuti bersaglio.
Dieci anni fa solo una manciata di nazioni usava tecnologie per filtrare e censurare Internet. Secondo la Open Net Initiative nel 2006 - 2007 il numero è aumentato sensibilmente comprendendo democrazie consolidate come Francia, Canada, Gran Bretagna e Finlandia; altre stanno per iniziare. Il filtering di Internet non è una pratica esclusiva dei regimi repressivi.

Queste le considerazioni di partenza Cybersieves di Derek Bambauer, pubblicato nel Duke Law Journal. Il saggio del professore della Brooklyn Law School offre uno schema per valutare la legittimità delle pratiche di filtraggio dei contenuti in rete concentrando l'indagine sui processi decisionali. 
Bambauer propone di valutare le nazioni in termini di openness, transparency, narrowness e accountability
Una rigorosa analisi quantitativa applicata a tutti gli stati che utilizzano i sistemi di filtraggio e di censura può essere utilizzata come strumento di misura e di comparazione tra le differenti condotte nonchè può essere utile a migliorare la qualità delle decisioni anche dei privati, i quali vendono le tecnologie che le realizzano. 
Mentre il filtraggio dei contenuti in rete sta divenendo una pratica normale e quasi comunemente accettata, il suo uso, poichè può incidere pesantemente sui diritti fondamentali della persona umana, dovrebbe essere invece valuata con  attenzione e soprattutto con rigore scientifico.

Il saggio è on line qui: SSRN - Cybersieves di Derek Bambauer , buona lettura.

ACTA- Il Parlamento Europeo chiede alla Commissione maggiore trasparenza sui negoziati internazionali in corso



L'ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement) si prefigge lo scopo di stabilire standards internazionali nella lotta alla pirateria in tema di proprietà intellettuale. I negoziati internazionali si svolgono a porte chiuse ed il Parlamento Europeo chiede alla Commissione maggiore trasparenza reclamando di poter svolgere il proprio ruolo nella questione.

Video da: Europarl TV (cliccate su ' en ' per i sottotitoli in inglese)

domenica 21 marzo 2010

La realta' aumentata



La realtà aumentata consente un rapporto di simbiosi tra uomo, spazio e dati. La relazione in tempo reale tra elementi reali e virtuali crea la cosiddetta mixed reality. Una tecnologia, oggi alla portata del grande pubblico grazie ai telefoni di ultima generazione (iPhone e modelli con Android), che impegnerà anche noi giuristi.

Video da GeekFiles.tv

martedì 16 marzo 2010

P2P: una sentenza del Tribunale di Barcellona



Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera che ha ripreso la notizia dalla stampa spagnola, il Tribunale di Barcellona, nella causa promossa dalla SGAE (la SIAE spagnola) contro la titolare di un sito dove vengono pubblicati link per scaricare file con il sistema  peer to peer, ha ritenuto che il sito in questione non rappresenta una violazione del diritto d'autore. 

«In senso lato», spiega la sentenza, «il sistema di links costituisce la base stessa di Internet ed una moltitudine di siti (come Google) fanno ciò che si vuole impedire con questa causa». Secondo il giudice inoltre «le reti P2P, in quanto mere reti di trasmissione di dati tra privati, non feriscono alcun diritto protetto dalla legge sulla proprietà intellettuale».

Ecco il sito incriminato: www.elrincondejesus.com

Prime reazioni: TNT Forum

mercoledì 3 marzo 2010

Cronache Androidiane parte terza: Apple trascina in tribunale HTC per violazione di brevetti

my android apps menu #1Image by laihiu via Flickr

Questa è la notizia di oggi. Apple ha iniziato una causa per la tutela di alcuni suoi brevetti nei confronti di HTC che come noto produce il Nexus One, il telefono di Google con Android.

I brevetti oggetto della causa iniziata davanti alla corte distrettuale del Delaware sono i seguenti:


L'atto introduttivo depositato da Apple è consultabile al seguente indirizzo:


Per le prime reazioni: NYTimes

Un ringraziamento a Luca De Biase che ha pubblicato la notizia su Buzz.

martedì 2 marzo 2010

La stupidità delle macchine e l'arroganza di chi le programma oscurano ed uccidono la cultura


L'audio di questo video di Lawrence Lessig è stato oscurato dal sistema automatico di gestione dei contenuti di You Tube dopo che lo stesso video era stato addirittura bloccato per presunta violazione del copyright. Si tratta di una lezione tenuta il 25/02/2010 nel corso della OpenVideoAlliance webside chat. Nella presentazione sono stati inseriti dall'autore alcuni frammenti di opere derivate presenti da tempo in rete per dimostrare le potenzialità dell'attuale tecnologia digitale in termini di creatività. Il video contiene alcuni secondi di opere protette dal diritto d'autore che il ContentId di YouTube ha individuato e subito oscurato.

La presentazione, provvidenzialmente pubblicata da Lessig anche su Blip.tv, ripropone con la consueta efficacia alcune delle idee del Professore sulla libera cultura e sul copyright.

La stupidità delle macchine e l'arroganza di chi le programma oscurano ed uccidono la cultura.

REMIX = NEW KIND OF CULTURE
FREE CODE
FREE CODECS
FREE CULTURE

P.S. sembra che l'audio sia stato ripristinato; dopo il caso Travaglio di ieri ed il caso Lessig oggi resta comunque dimostrata ancora una volta l'inadeguatezza e la pericolosità di questi sistemi di riconoscimento dei contenuti digitali che delegano alle macchine competenze che ad esse non si addicono per propria intrinseca natura.

lunedì 1 marzo 2010

Sulla gestione dei contenuti di YouTube: il caso Travaglio

{{it|Marco Travaglio ad una conferenza a Trento}}Image via Wikipedia

Stamattina sono rimasto senza parole dopo aver letto l'ultimo post nel blog di Beppe Grillo. Il consulente tecnico di ufficio in una causa tra RTI e You Tube pendente davanti al Tribunale di Roma avrebbe cancellato per errore un video di Marco Travaglio tratto dal suo Passaparola. A seguito del reclamo per la cancellazione, come ci riferisce Grillo, YouTube ha risposto come segue:

Per ordine del giudice della causa civile promossa dinnanzi al Tribunale civile di Roma da RTI contro You Tube, ci è stato ordinato di consentire al Consulente incaricato dal giudice di effettuare verifiche sul corretto funzionamento del sistema di Content ID. La rimozione del video in questione è avvenuta nel corso di queste verifiche ad insaputa di YouTube. Non appena abbiamo avuto notizia ci siamo attivati per risolvere l'inconveniente contattando il Consulente. Va ricordato che YouTube è un hosting Service Provider e nel caso di segnalazioni relative al copyright ha l'obbligo di rimuovere i contenuti segnalati.

Ovviamente incuriosito dalla vicenda ho cercato informazioni sul sistema di gestione dei contenuti utilizzato da You Tube e nella prima pagina del sito ho letto quanto segue:

Come funzionano Identificazione audio e Identificazione video?

I proprietari di diritti forniscono a YouTube dei file di riferimento (solo audio o video) di contenuti di loro proprietà, metadati che descrivono i contenuti e norme relative al comportamento di YouTube in caso di rilevamento di una corrispondenza.I video caricati su YouTube vengono confrontati con i file di riferimento. La nostra tecnologia identifica automaticamente i tuoi contenuti e applica la tua norma di preferenza: monetizza, traccia o blocca.

Evidentemente il programma di identificazione audio e video, per come è stato congegnato, consente di eliminare anche contenuti di cui l'agente non è proprietario, fornendo a You Tube dei file di riferimento reperiti in altro modo, magari scaricandoli da You Tube utilizzando una delle numerose applicazioni disponibili in rete. Una evidente falla nel sistema.

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